Rispondi

Rispondi a:
Inviato da avatar Maurizio Baruffi il 13-05-2008 alle 16:52 Leggi/Nascondi

L'art.208 del Codice della Strada (di cui riporto in seguito uno stralcio) prevede che una quota dei proventi derivanti dalle sanzioni amministrative venga destinato ad interventi di sicurezza stradale a favore delle cosiddette "utenze deboli" quali pedoni, ciclisti, anziani.... 

CODICE DELLA STRADA aggiornato marzo 2008

Art. 208. I Proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie

1.    I proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni previste dal presente codice sono devoluti allo Stato, quando le violazioni siano accertate da funzionari, ufficiali ed agenti dello Stato, nonchè‚ da funzionari ed agenti dell'ente Ferrovie dello Stato o delle ferrovie e tramvie in concessione. I proventi stessi sono devoluti alle regioni, province e comuni, quando le violazioni siano accertate da funzionari, ufficiali ed agenti, rispettivamente delle regioni, delle province e dei comuni.
2.    I proventi di cui al comma 1, spettanti allo Stato, sono destinati:
•    al Ministero dei lavori pubblici - Ispettorato generale per la circolazione e la sicurezza stradale, nella misura dell'80 per cento del totale annuo, ……, per studi, ricerche e propaganda ai fini della sicurezza stradale attuata ……. per la redazione dei piani urbani di traffico, per finalita' di educazione stradale dell'assistenza e previdenza del personale della polizia di Stato, dell'arma dei Carabinieri e della Guardia di Finanza;
•    alla Direzione generale M.C.T.C nella misura del 20 per cento del totale annuo sopra richiamato, per studi sulla sicurezza del veicolo.
(omissis)…………………………………………………………………………………………...

I proventi spettanti agli altri enti indicati nel comma 1 sono devoluti alle finalità di cui al comma 2, per consentire agli organi di polizia locale di effettuare, nelle scuole di ogni ordine e grado, corsi didattici finalizzati all'educazione stradale, imputandone la relativa spesa ai medesimi proventi nonché al miglioramento della circolazione sulle strade, al potenziamento e miglioramento della segnaletica stradale e alla redazione dei piani di cui all'art. 36, alla fornitura di mezzi tecnici necessari per i servizi di polizia stradale di loro competenza e alla realizzazione di interventi a favore della mobilità ciclistica, nonchè, in misura non inferiore al 10 per cento, ad interventi per la sicurezza stradale, in particolare a tutela degli utenti deboli: pedoni, ciclisti, bambini, anziani, disabili. Gli stessi enti determinano annualmente, con delibera della giunta, le quote da destinarsi alle suindicate finalità. Le determinazioni sono comunicate al Ministro dei lavori pubblici; per i comuni la comunicazione è dovuta solo da quelli con popolazione superiore a cinquemila abitanti.
(omissis)……………………………………………………………………………………………..

Ogni anno il Comune di Milano, con delibera di giunta, deve quindi determinare quanto destinare alle finalità citate. Ogni anno provvedo a chiedere copia della documentazione relativa alla ripartizione dei proventi. Nella lettera di accompagnamento al provvedimento deliberativo riguardante la destinazione dei proventi per l’anno 2006, in data 29 maggio 2007 il Responsabile del Servizio si impegnava a farmi avere copia del documento relativo al 2007 sulla base del quale doveva essere predisposta la destinazione dei proventi per quell’anno. Nonostante i solleciti verbali e scritti all’Assessore Croci non è ancora pervenuto nulla. 

Maurizio Baruffi                                                                                                   Capogruppo Gruppo consiliare Verdi

 

Accedi

Devi inserire Nome utente e Password per inviare un messaggio. Se non li hai Registrati